Accesso al lavoro
Collocamento mirato
Il collocamento mirato, disciplinato dalla legge 12 marzo 1999 n.68, stabilisce le modalità per la definizione degli obblighi occupazionali delle aziende pubbliche e private e per il loro assolvimento relativamente alla quota dei posti da lavoro da riservare ai diversamente abili e ad altre categorie svantaggiate di persone in cerca di occupazione, quali i coniugi di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per cause di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi rimpatriati. Questo nuovo approccio parte dalla consapevolezza che a un’eventuale minorazione fisica, psichica e/o sensoriale non corrisponde sempre una riduzione delle capacità lavorative. Infatti, attraverso una “serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto di lavoro adatto, attraverso analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione” (art. 2 legge 12 marzo 1999 n.68) è possibile opportunamente inserire la persona diversamente abile all'interno dell'azienda.
Il collocamento mirato consiste in un insieme di strumenti quali:
• supporto che permette un'adeguata valutazione delle persone, degli ambienti e delle relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro;
• incentivi sotto forma di sgravi contributivi e di rimborsi spese;
• sperimentazioni attraverso riqualificazioni e tirocini;
• convenzioni, che rendono di fatto la disciplina del collocamento mirato più adatta a perseguire la reale armonizzazione tra le esigenze delle imprese e quelle dei lavoratori diversamente abili, nell’ottica di una maggiore effettività del diritto al lavoro di tali soggetti.
destinatari
I soggetti direttamente interessati sono:
- Diversamente abili
• persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
• persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
• persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 381 e 382/1970;
• persone invalide di guerra, invalide civili di guerra ed invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra.
- Altre categorie
• Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio e soggetti equiparati (i coniugi ed i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra, di lavoro);
• Profughi italiani rimpatriati e vittime del terrorismo;
Per quanto riguarda coloro che sono diventati diversamente abili in seguito a un infortunio o a una malattia, è previsto che potranno essere inseriti nella quota di riserva solamente se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 60%. Questi soggetti non potranno, in ogni caso, fare parte della quota di riserva se ad esempio siano diventati diversamente abili per un inadempimento sulla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro.
modalità di accesso
Per avere diritto ai servizi erogati dal collocamento mirato il diversamente abile, oltre al riconoscimento del grado di invalidità da parte dell'Asl, deve iscriversi agli elenchi speciali tenuti dai Centri per l'Impiego provinciali.
Per fare questo è necessario che un "Comitato Tecnico" istituito presso la Commissione Provinciale per il collocamento mirato, compili una scheda nella quale siano indicate le reali capacità lavorative del soggetto. Sulla base di quanto contenuto nelle schede, del reddito dell'interessato, del numero delle persone a carico e dell'anzianità di iscrizione, viene formata, annualmente, una graduatoria unica pubblica di precedenza nell'avviamento al lavoro dei diversamente abili.
L'iscrizione negli elenchi è indispensabile anche per le assunzioni con chiamata nominativa e possono iscriversi anche i lavoratori stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale. Per l'iscrizione bisogna recarsi presso il Centro per l'Impiego e presentare la documentazione richiesta. I requisiti di cui occorre essere in possesso sono:
• stato di disoccupazione
• stato invalidante
L'iscrizione alle liste speciali deve essere una: pertanto è possibile iscriversi presso il Centro per l'Impiego competente in base al domicilio del soggetto. I centralinisti non vedenti hanno la possibilità di essere iscritti in più centri per l'impiego.
Gli uffici provinciali per il lavoro che si occupano del collocamento mirato offrono i seguenti servizi:
• informazioni e consulenza sui requisiti per l'iscrizione alla lista speciale;
• assistenza della persona nella fase di richiesta di iscrizione negli elenchi del collocamento mirato;
• rilascio di tutte le certificazioni previste dalla legge;
• colloquio per la definizione del proprio profilo socio-lavorativo informazioni sulle diverse opportunità di avviamento al lavoro;
• formazione delle graduatore relative alle offerte di lavoro per avviamento numerico;
• verifica delle scoperture aziendali e degli obblighi occupazionali delle aziende;
• gestione delle pratiche amministrative per l'avviamento dei soggetti iscritti alla lista speciale.