Cittadini comunitari

 

IlD.P.R. n° 30 del 06/02/2007 introduce le nuove regole per la circolazione e il soggiorno dei cittadini comunitari.
 
soggiorno inferiore a 3  mesi
Secondo la nuova legge, i cittadini dell'Unione possono soggiornare in Italia fino a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, "salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio rilasciato dal loro Paese". Lo stesso diritto è esteso ai loro familiari extraue, purchè abbiano un passaporto valido e siano arrivati in Italia con un regolare visto d'ingresso.
 
soggiorno superiore a 3  mesi
Per un periodo superiore ai tre mesi possono invece soggiornare i lavoratori autonomi o subordinati, gli studenti e chiunque abbia risorse sufficienti per non pesare sull'assistenza sociale e un' assicurazione sanitaria. Anche in questo caso il diritto di soggiorno è esteso ai familiari.
Chi si trova in questa condizione dovrà chiedere al Comune l'iscrizione all'anagrafe, allegando i documenti che attestano il suo diritto a soggiornare per più di tre mesi in Italia. Al momento della richiesta, gli verrà rilasciata una ricevuta con i suoi dati, il domicilio e la data di presentazione della domanda. Questo documento, di fatto, sostituirà la vecchia carta di soggiorno per cittadini Ue, che con questa nuova legge viene abolita.
Il cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni in Italia conquista il diritto al soggiorno permanente. La continuità del soggiorno non è comunque interrotta da assenze inferiori ai sei mesi l'anno o di durata superiore se dovute a obblighi militari oppure fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia, studio, distacco per motivi di lavoro).
La categoria di "familiari" ai quali viene esteso il diritto di soggiorno in Italia è piuttosto vasta: il coniuge, il partner che ha contratto con il cittadino dell'UE un'"unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro", i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner. Viene infine agevolato l'ingresso e il soggiorno di altri familiari a carico o conviventi e del partner col quale il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.
 
chi può soggiornare
1) cittadino comunitario:
A.    che esercita un’attività lavorativa subordinata o autonoma;
B.    che è iscritto ad un corso di studi o di formazione professionale;
C.   che dimostra di avere le risorse economiche sufficienti per il proprio mantenimento e una polizza assicurativa sanitaria;
D.  
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