Somministrazione di lavoro

 

Cos’ è
 
Il contratto di lavoro somministrato (ex lavoro interinale) è un contratto che consente all’impresa (utilizzatrice) di richiedere manodopera ad agenzie o intermediari specializzati (somministratori), a tempo determinato o indeterminato. La Pubblica Amministrazione può stipulare solo contratti di somministrazione a tempo determinato.
Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ha abrogato il lavoro interinale regolando il nuovo rapporto di somministrazione e ha istituito l’Albo delle agenzie di somministrazione.
Per l’iscrizione all’Albo, l’agenzia di somministrazione deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e svolgere attività di: 
 
  • somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato; 
  • intermediazione di manodopera;
  • ricerca e selezione del personale;
  • supporto alla ricollocazione del lavoratore.
 
Esistono quindi due tipi di somministrazione, a tempo determinato e a tempo indeterminato: ciò che cambia sono le causali che giustificano il ricorso alla somministrazione a tempo determinato.
Queste ultime non sono più quelle fissate dalla contrattazione collettiva per far fronte a situazioni di natura eccezionale e temporanea, ma possono dipendere da ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive anche legate all'ordinaria attività dell'impresa.
 
Il contratto di somministrazione
 
La somministrazione comprende dunque due diverse forme contrattuali: il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore, di natura commerciale e il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore.
Entrambi i contratti possono essere stipulati a tempo determinato e indeterminato, fa eccezione sempre la Pubblica amministrazione che può stipulare contratti di somministrazione esclusivamente a tempo determinato.
I soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale sono pertanto tre:
 
1. l’impresa utilizzatrice (utilizzatore) che ha necessità temporanea di personale già in possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle mansioni richieste;
2. l’impresa fornitrice (somministratore) che si rapporta con lavoratori di diverse professionalità o in grado di svolgere diverse mansioni;
3. il lavoratore che dipende da un’impresa ma che espleta la propria attività lavorativa - a tempo pieno o parziale - per altri datori di lavoro presso i quali viene mandato di volta in volta per periodi predeterminati dall’impresa da cui dipende.  
 
Il contratto di somministrazione può essere stipulato dalle Agenzie per il lavoro autorizzate all'esercizio dell'attività di somministrazione e iscritte all'Albo, come previsto dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
Il contratto di somministrazione di manodopera esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa. Il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi previdenziali sono a carico del somministratore (agenzia).
Il datore di lavoro si assume l'obbligo di rimborsare all'agenzia di somministrazione gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti per i lavoratori.
Al lavoratore assunto con contratto di lavoro somministrato a tempo indeterminato si applica il Contratto collettivo nazionale e aziendale in uso nell’impresa che lo utilizza. Il contratto tra datore di lavoro e agenzia deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni. Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che l’agenzia di somministrazione fa firmare al lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia contrattuale applicata. Il contratto di lavoro può essere stipulato da tutti i lavoratori.
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