Ammortizzatori sociali
Gli ammortizzatori sociali rappresentano misure di sostegno al reddito finalizzate ad evitare che i lavoratori rimangano privi di retribuzione quando il datore di lavoro non sia in grado, per motivi legittimi, di corrispondere la retribuzione. Queste misure si differenziano a seconda di una difficoltà aziendale congiunturale, strutturale o strutturale irreversibile:
- Se la difficoltà aziendale è congiunturale si ha la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.).
- Se la difficoltà aziendale è strutturale: Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.).
- Se la difficoltà aziendale è strutturale ed irreversibile: Mobilità.
Nei primi due casi, il lavoratore che riceve sostegno al reddito rimane in forza all’azienda e rientra ancora tra i soggetti occupati. Nel caso, invece, della Mobilità il sostegno al reddito interviene in quanto il lavoratore è stato licenziato dall’azienda e quindi è uscito dal mondo del lavoro, rientrando tra i soggetti disoccupati.
Gli Ammortizzatori sociali in deroga sono misure di sostegno al reddito che consentono di poter accedere comunque ai benefici di CIG e Mobilità, in casi di comprovata difficoltà occupazionale. Il ricorso a questa possibilità è condizionato dalle risorse messe a disposizione di anno in anno dalla Legge Finanziaria.
L’Indennità di disoccupazione è un altro ammortizzatore sociale che interviene non necessariamente in caso di difficoltà aziendale ma, in generale, nel caso in cui il lavoratore subordinato perda l’occupazione involontariamente.
Soggetti
Le aziende ammesse alla cassa integrazione ordinaria devono appartenere ai seguenti settori:
Le aziende ammesse alla cassa integrazione ordinaria devono appartenere ai seguenti settori:
- imprese del settore industriale (indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati);
- società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale;
- industrie boschive, forestali e del tabacco;
- cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati prevalentemente dalla coltivazione di propri fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento del bestiame;
- imprese addette al noleggio ed alla distribuzione dei film, imprese che svolgono attività di sviluppo e stampa di pellicole;
- aziende addette alla frangitura delle olive per conto terzi in quanto classificate industriali;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- aziende che operano nei settori dell’installazione di impianti, anche ferroviari, che effettuano attività connesse alla costruzione di opere di natura edile e non solo di “rifinitura” di opere già costruite.
Possono accedere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria le seguenti categorie di aziende, a condizione che abbiano occupato nel semestre precedente la richiesta mediamente più di 15 addetti (salvo casi specifici, ove è richiesto un requisito occupazionale maggiore):
- aziende industriali già destinatarie della cigo, ma con il requisito occupazionale;
- aziende edili ed affini;
- aziende artigiane che attuino una sospensione a seguito dell'intervento della cigs nell'impresa committente che esercita “l'influsso gestionale prevalente”, vale a dire quell'impresa che abbia nel biennio precedente la richiesta rappresentato più del 50% del fatturato totale dell'azienda artigiana;
- aziende commerciali con oltre 200 dipendenti al momento della richiesta;
- aziende esercenti la ristorazione aziendale che operano presso imprese a loro volta fruenti di un trattamento di integrazione salariale ordinario o straordinario;
- aziende appaltatrici di servizi di pulizia operanti presso imprese a loro volta fruenti di un trattamento di cigs;
- imprese editrici e stampatrici di giornali, quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale: per tutte queste imprese non è richiesto il requisito occupazionale minimo;
- imprese cooperative di lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici;
- cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi; questa tipologia di imprese è molto particolare e variegata, occorre verificare caso per caso l'effettiva possibilità di accesso alla cigs anche in relazione al versamento o meno del contributo previsto per il finanziamento della cigs;
- imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario e compagnie aeree Sulla base di norme transitorie prorogate e rifinanziate di anno in anno (è avvenuto anche per il 2009 nel limite di spesa di 45 mln di euro), sono ammesse al trattamento di cigs (il requisito occupazionale deve sussistere al momento della richiesta);
- le imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
- le agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
- le imprese di vigilanza privata con più di 15 dipendenti.
Possono avviare la procedura di mobilità:
- le imprese con più di 15 dipendenti ammesse alla Cassa integrazione guadagni straordinaria che, nel corso del programma di risanamento, dichiarano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter attivare misure alternative;
- le imprese che occupano più di 15 dipendenti (compresi apprendisti e contratti di formazione) che, in seguito a una riduzione o trasformazione dell’attività di lavoro, decidono di effettuare un licenziamento collettivo (licenziamento di almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in una o più unità produttive nell’ambito della stessa provincia);
- imprese che occupano più di 15 dipendenti che intendono effettuare licenziamenti collettivi per la cessazione dell’attività.
Modalità
Gli ammortizzatori sociali sono concessi sulla base di accordi regionali, successivamente recepiti in sede governativa, tra Regione, organizzazioni dei datori di lavoro e sindacali, per sostenere lavoratori licenziati o sospesi, privi di qualsiasi tipologia di trattamento di sostegno al reddito. Gli accordi individuano i beneficiari dei trattamenti e prevedono limiti e vincoli relativi alla concessione dei trattamenti. La procedura per la concessione di CGO e CIGS è simile per molti aspetti. Per richiedere la CIGS, Il datore di lavoro provvede alla consultazione sindacale e successivamente inoltra la domanda di esame congiunto della situazione aziendale al Ministero del Lavoro contenente:
Gli ammortizzatori sociali sono concessi sulla base di accordi regionali, successivamente recepiti in sede governativa, tra Regione, organizzazioni dei datori di lavoro e sindacali, per sostenere lavoratori licenziati o sospesi, privi di qualsiasi tipologia di trattamento di sostegno al reddito. Gli accordi individuano i beneficiari dei trattamenti e prevedono limiti e vincoli relativi alla concessione dei trattamenti. La procedura per la concessione di CGO e CIGS è simile per molti aspetti. Per richiedere la CIGS, Il datore di lavoro provvede alla consultazione sindacale e successivamente inoltra la domanda di esame congiunto della situazione aziendale al Ministero del Lavoro contenente:
- la dichiarazione di aver impiegato almeno 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- la dichiarazione di aver provveduto alla consultazione aziendale;
- il programma da attuare (comprendente fra l'altro durata e numero dei lavoratori da sospendere);
- i termini.
La scelta dei lavoratori viene stabilita in sede di consultazione sindacale dal datore di lavoro, che potrà adottare il sistema che più ritiene opportuno purché sia oggettivamente non contrario allo Statuto dei Lavoratori e funzionale all'impresa: il sistema più utilizzato è quello della rotazione a tempo. Per approfondire, consulta la pagina dedicata agli Ammortizzatori sociali del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.