Patrocinio legale gratuito

 

PATROCINIO LEGALE GRATUITO

La legge riconosce, in presenza di determinati requisiti, l’assistenza legale gratuita alle persone non abbienti, le quali, al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell’ istituto del Patrocinio a spese dello Stato (artt. 74-141 TU delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia DPR n. 115 del  30 Maggio 2002).

 

A chi si rivolge il beneficio

Per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare è la capacità reddituale dell'istante: il tetto massimo indicato dalla legge è attualmente di €10.628,16.

Nel reddito vengono calcolate tutte le forme e le fonti di sostentamento dell'istante, nonché i redditi dei familiari conviventi, salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi.

Per la sola materia penale è prevista l’elevazione del suddetto limite reddituale di €  1.032,91 per ogni familiare a carico.

Ulteriore requisito previsto dalla legge è la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio.

DPR n 115 del 30 maggio 2002.

Modello Patrocinio Legale Gratuito

 

la natura del giudizio

Il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio consente al cittadino di agire e resistere in giudizio in ogni grado e fase del processo, ivi incluso il giudizio di legittimità dinanzi la Corte di Cassazione, salvo che per la materia civile, amministrativa, tributaria, contabile e volontaria giurisdizione, nel qual caso la soccombenza impone il rinnovo della domanda.

l'istanza di ammissione

·         Nella materia civile, amministrativa, tributaria, contabile e di volontaria giurisdizione l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, personalmente o tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Accertata la sussistenza dei requisiti del reddito e della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio competente decide sull'istanza, dandone contestuale comunicazione al destinatario e all'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti e i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall'ammesso al beneficio.

 

Ordine degli Avvocati di Castrovillari.

Agenzia delle Entrate.

 

·         In materia penale la legge ammette diverse modalità di presentazione dell'istanza, dalla  presentazione fuori udienza, mediante deposito in cancelleria, alla presentazione della relativa domanda al magistrato dinanzi al quale pende il giudizio. Per i soggetti in regime di costrizione della libertà personale (detenzione ed arresti domiciliari) l'istanza può essere presentata rispettivamente al direttore del carcere ovvero all'ufficiale di polizia giudiziaria.

 

la scelta del difensore

·         Nella materia civile:

La legge prevede che sia sempre la parte a designare liberamente e discrezionalmente il proprio difensore, scegliendolo nell'ambito di un elenco ad hoc, custodito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territoriale, nel quale sono iscritti gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

·         Nella materia penale:

Ferma restando la libertà della nomina a cura del richiedente, talvolta la legge prevede che sia lo stesso magistrato a procedere alla designazione del difensore, su istanza espressa della parte che dichiari di volersi avvalere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, al fine di allontanare ogni equivoco in ordine all’ assegnazione di un difensore d'ufficio (la cui attività è invece direttamente retribuita dalla parte, salve alcune e tassative ipotesi di irreperibilità dell'imputato che legittimano la surrogazione delle spese a carico dell'Erario).

torna all'inizio del contenuto