Carta di soggiorno
Dal 15 febbraio 2007, giorno in cui è entrato in vigore il D.Lgs. n. 3 dell’ 8 gennaio 2007, la Carta di Soggiorno è sostituita dal Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:
· Fare ingresso in Italia in esenzione di visto;
· Svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle riservate espressamente ai cittadini o vietate agli stranieri;
· Usufruire delle prestazioni e dei servizi e delle prestazioni erogate dalla P.A., salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’ effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
· Partecipare alla vita pubblica locale
requisiti:
· permesso di soggiorno da almeno 5 anni;
· reddito superiore all’assegno annuo sociale;
· essere soggetti non pericolosi per l’ordine pubblico;
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ma deve essere validato (aggiornamento) ogni 5 anni affinchè lo stesso titolo possa essere utilizzato quale documento d’ identità. L’ istanza deve essere inoltrata tramite ufficio postale compilando l’ apposito modulo (kit con banda verde).
documenti da allegare alla domanda:
· Copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
· Copia dell’ ultima dichiarazione dei redditi (CUD, modello unico);
· 4 fotografie;
· Certificato del casellario giudiziario (rilasciato dalla cancelleria del Tribunale);
· Certificato dei carichi pendenti ( rilasciato dall’ apposito ufficio presso la Procura della Repubblica);
· Autocertificazione in merito ai luoghi di residenza dei 5 anni antecedenti la richiesta.