Espulsione
L'espulsione dello straniero è una fattispecie disciplinata dall'art. 235 del Codice Penale. È ordinata quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno o in genere ad una pena detentiva per un delitto contro la personalità dello Stato.
Il D.L. 23 maggio 2008 n.92 prevede che il giudice ordini l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'UE, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando il destinatario della misura sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai 2 anni.
I tipi:
· Amministrativa (per disposizione del Ministro dell’ Interno o del Prefetto);
· Giudiziaria (per disposizione del Giudice per motivi penali, immediatamente esecutiva).
ricorso:
· al TAR (entro 60 gg. Dal provvedimento);
· al Tribunale (entro 60 gg. Dal provvedimento).
Lo straniero espulso non può rientrare in Italia per un periodo inferiore a 10 anni.
chi non può essere espulso:
· Lo straniero che nello Stato di destinazione potrebbe essere oggetto di persecuzione;
· Lo straniero convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana;
· La straniera in stato di gravidanza;
· Lo straniero di anni 18.
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