Ricongiungimento familiare

 

Gli stranieri residenti in Italia che hanno un permesso di soggiorno per lavoro, per asilo, per studio, motivi religiosi o familiari, oppure sono già in possesso di carta di soggiorno, possono mantenere o riacquistare l'unità familiare.
chi ne ha diritto:
·         Lo straniero extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia.
·         Lo straniero extracomunitario in possesso della Carta di Soggiorno.
·         Lo straniero extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore ad 1 anno.
chi riguarda:
·         Figli minorenni
·         Coniuge
·         Genitori a carico
procedura:
·         La domanda va presentata presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione ( prefettura).
·         La richiesta  va compilata su apposito MODELLO S disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (è necessaria la registrazione on line);
·         All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 
1.    per l’ alloggio:
·         il certificato che attesti che l'alloggio è conforme ai requisiti igenico-sanitari, nonchè di idoneità, accertati dai competenti uffici comunali.
·         Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su MODELLO T2, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.
In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:
·         da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su MODELLO S1 (originale e fotocopia),
·         da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).
 
2.    per il reddito:
·         occorre disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all´importo annuo dell´assegno sociale aumentato della metà dell’importo per ogni familiare che si deve ricongiungere.
·         Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessaria un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.
 
N. B. Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi.
procedura per familiari al seguito.
Si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.
Ai fini della richiesta del nulla osta (Modello T) è possibile avvalersi di un procuratore speciale.
documentazione da allegare :
·         fotocopia di un documento personale del delegato.
·         delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull’apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare – di fronte al funzionario del Consolato.
N.B. Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo Sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata.
 rilascio del permesso del soggiorno
·         dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirà la richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico.
·         l'ufficio postale al momento della consegna del MODELLO 209 provvede a comunicare all'interessato la data dell'appuntamento per procedere ai rilievi fotodattiloscopici.
 
 
 
 
 

 

torna all'inizio del contenuto