Dichiarazione di Idoneità della coppia e Affidamento preadottivo
Dichiarazione di Idoneità della coppia e Affidamento preadottivo
Una volta terminate le indagini, il Tribunale per i Minorenni valuta la documentazione in suo possesso e stabilisce se la coppia è idonea all'adozione o, se lo ritiene opportuno, dispone ulteriori approfondimenti. È compito del Tribunale stesso scegliere, tra tutte le coppie che hanno presentato domanda di adozione e sono state dichiarate idonee, quella più adatta al minore adottabile e dispone, mediante ordinanza del giudice, per l'affidamento preadottivo.
L'incontro fra la coppia aspirante all'adozione ed il bambino/bambini, può assumere forme diverse, stabilite dal Tribunale dei minori in accordo con i servizi sociali che hanno in carico il ragazzo, in relazione alle sue caratteristiche e alle sue necessità. Solitamente i primi incontri avvengono nella comunità che ospita il minore con il supporto degli operatori sociali e con modalità e tempi graduali, in modo che la coppia e il bambino/bambini iniziano a fare reciproca conoscenza. Successivamente avviene un “collocamento provvisorio” del minore presso la residenza dei coniugi,sempre con il supporto e la vigilanza degli operatori dei servizi sociali. Trascorso tale periodo atto a favorire sia una maggiore conoscenza fra la coppia e il minore sia un ulteriore verifica da parte dei Servizi Sociali e del Tribunale sulla sussistenza di tutti i requisiti per l’adozione.
Dopo alcuni mesi il Tribunale, sentito il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano e il minore pronuncia l’Affidamento Preadottivo (art. 22 comma 6 legge 184/1983 così come modificato dalla legge 149/2001). Tale periodo ha la durata di 12 mesi; termine che può essere prorogato di un anno nell’interesse del minore e con ordinanza motivata, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari. Nel caso, invece, di difficoltà di idonea convivenza non superabile emerse nel corso dell’affidamento preadottivo, si fa luogo ad una revoca dell’affidamento con decreto motivato con il quale il Tribunale deve anche assumere provvedimenti a tutela del minore. L’art. 25 legge 184/1983 così come modificato dalla legge 149/2001 prevede, inoltre, due ipotesi specifiche di revoca dell’affidamento preadottivo:
- Morte o incapacità sopravvenuta di uno dei coniugi durante l’affidamento;
- Separazione tra coniugi.
In entrambi i casi il Tribunale deve valutare la situazione, essendo facoltativa la possibilità di procedere all’adozione. Pertanto verificherà se le modificazioni intervenute nella famiglia affidataria siano tali da far ritenere che essa resti sempre quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. La vigilanza sull’affidamento preadottivo (ai sensi dell’art. 22 ultimo comma legge 184/1983 così come modificato dalla legge 149/2001) è di competenza del Tribunale che si avvale del Giudice Tutelare e dei servizi sociali locali cui spettano i compiti di sostegno psicologico e sociale dal momento in cui sono incaricati dell’affidamento preadottivo.
In questa fase dell'Adozione Nazionale si può sempre verificare il c.d. “rischio giuridico”.