Fondo di Promozione Sociale
Contributo statale
E’ previsto un contributo statale alle Associazioni ed Enti
Nazionali di Promozione Sociale, dotati dei requisiti di cui alla Legge
n. 438/98, finalizzato alla promozione dell’associazionismo sociale.
A chi si rivolge
Associazioni storiche (U.I.C. - Unione Italiana Ciechi, U.N.M.S -
Unione Nazionale mutilati ed invalidi per servizio, A.N.M.I.L -
Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, A.N.M.I.C -
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, E.N.S. - Ente
Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti)
Associazioni ed Enti nazionali di promozione sociale con obiettivi
specificati dalla Legge n. 438/98, che ha modificato ed integrato la
Legge n. 476/87 per la promozione dell’associazionismo sociale.
Come si ottiene
I contributi sono distribuiti nella misura del 50%, della quota fissata annualmente , per le
attività di promozione sociale, e nella misura del residuo 50% alle associazioni storiche.
La domanda di contributo deve essere presentata solo dalle associazioni non storiche, entro il 31 marzo di ogni anno. Le linee guida per la presentazione della domanda di contributo ed il facsimile della stessa sono disponibili sul sito www.welfare.gov.it/sociale/associazionismo sociale