Controlli prenatali

 

A tutela della salute della madre e del nascituro, la legge riconosce alla lavoratrice gestante permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro e prevede l' astensione obbligatoria, con la sospensione dell'attività lavorativa nei momenti più avanzati della gestazione e subito dopo il parto.
L'astensione obbligatoria è calcolata a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e delle ferie ed è considerata attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti. Per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno diritto all'intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività, nonché la tredicesima mensilità.
Le lavoratrici devono astenersi obbligatoriamente dal lavoro (art. 4 della legge n. 1204/1971):
• nei due mesi precedenti la data presunta del parto e comunque fino alla nascita del bambino;
• comunque nel mese precedente la data presunta del parto e sempre fino alla nascita del bambino, per scelta della lavoratrice, a condizione che non vi siano pregiudizi per la salute della gestante e del nascituro.

Cosa fare
 
Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici devono presentare al Datore di lavoro:

• certificato medico, rilasciato da un medico appartenente ad una A.S.L. attestante la data presunta del parto; la data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

Nel caso in cui la lavoratrice scelga di limitare l'astensione ad un solo mese prima del parto, dovrà presentare inoltre:
 
 • certificato del Medico competente in materia di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestante le buone condizioni di salute della gestante e del nascituro.
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