Congedo maternità

 

Mamma lavoratrice
Ogni donna, secondo la normativa vigente, può assentarsi dal lavoro per un periodo che comprende i due mesi antecedenti la nascita del figlio e i tre mesi successivi oppure il mese precedente la nascita e i quattro mesi successivi. Se il bambino è nato prematuro, rispetto alla data prevista, la donna può scegliere di stare in casa anche per il periodo di giorni di cui non ha usufruito prima del parto.Per poter usufruire del congedo di maternità è necessario presentare al datore di lavoro il certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva entro trenta giorni dalla nascita del bambino. Tale periodo di assenza conta sia come anzianità di servizio che per il calcolo della 13ª e delle ferie.
Mamma in mobilità
Per la donna in mobilità, il periodo di congedo non riduce il periodo di permanenza nelle liste e continua ad essere pagata l’indennità di mobilità per il periodo massimo previsto. La donna non viene cancellata dalla lista se, durante il congedo, rifiuta un’offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione. Se invece la donna venisse licenziata per cessazione dell’attività dell’azienda o, alla scadenza non le venisse rinnovato il contratto a termine, riceverebbe ugualmente l’indennità di maternità.
Mamma disoccupata
Una mamma disoccupata ha diritto all’indennità di maternità se, all’inizio del periodo di congedo, aveva diritto all’indennità di disoccupazione. (link o inserire anche qui da lavoro).
Mamma libera professionista
Può utilizzare il congedo di maternità e richiedere al suo ente previdenziale l’indennità di maternità il cui importo varia a seconda della sua attività.
Mamma imprenditrice
Ogni mamma imprenditrice ha diritto al congedo di maternità previa domanda all’INPS.
Mamma lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta) o parasubordinata
La mamma lavoratrice autonoma non ha l’obbligo di astenersi dal lavoro ma le spetta l’indennità per i due mesi prima e i tre mesi successivi al parto.
Mamma collaboratrice domestica
Anche per lei è previsto il diritto al congedo di maternità ma per ottenere l’indennità la lavoratrice deve avere almeno 6 mesi di contributi settimanali nell’anno precedente oppure un anno di contributi nel biennio precedente
Mamma con un contratto a progetto co.co.co.
Le mamme associate in partecipazione o titolari di reddito autonomo occasionale, di cariche societarie, iscritte alla gestione separata INPS possono chiedere il congedo di maternità e la relativa indennità per 180 giorni complessivi purché si astengano dal lavoro. È inoltre prevista una proroga del rapporto di lavoro per altri 180 giorni.
Mamma adottiva o affidataria
Le mamme che hanno adottato un bambino in ambito nazionale e internazionale hanno diritto al congedo di maternità per 5 mesi a decorrere dall’effettivo ingresso del minore in famiglia. In caso di adozione internazionale, è possibile fruire del congedo anche nel periodo di permanenza all’estero o, in alternativa, scegliere un congedo non retribuito.     
In caso di affidamento del minore il congedo di maternità può essere fruito entro il periodo di 5 mesi dall’affidamento e per un periodo complessivo non inferiore a 3 mesi.               Nel caso di adozione o di affidamento di bimbi che non abbiano più di sei anni si può chiedere il congedo di maternità per i primi 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia e se i bimbi vengono da un paese straniero, anche se hanno più di sei anni.
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