Riposi giornalieri

 

Durante il primo anno di vita del bambino i genitori hanno la possibilità di avvalersi di riposi giornalieri. Una recente interpretazione giurisprudenziale, condivisa dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, riconosce i riposi al lavoratore padre anche nell’ipotesi in cui la madre “casalinga” sia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”.Il padre lavoratore non può fruire dei riposi giornalieri nello stesso periodo in cui la madre lavoratrice si avvale del congedo di maternità o del congedo parentale.
Nell’ipotesi di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore.
Le disposizioni in materia di riposi giornalieri si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.
I riposi giornalieri sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione.
 
Riposi giornalieri per la mamma
 
  • Ha diritto a due ore di riposo giornaliero (se l’orario di lavoro è pari o superiore a sei ore) o un’ora al giorno (se l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere).       Le due ore possono essere fruite separatamente (per esempio un'ora all'ingresso e una all'entrata) o cumulate.
  • Se il datore di lavoro mette a disposizione all'interno dell'azienda un asilo nido o un'altra struttura idonea, il periodo di riposo ha la durata di 1/2 ora.
  • Nel caso del parto plurimo i riposi raddoppiano e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal papà.
  • Nel caso di adozione o di affidamento valgono le medesime regole entro il primo anno dall’ingresso del bimbo in famiglia. Se vengono adottati o affidati due o più bimbi i riposi raddoppiano.
 
Riposi giornalieri per il papà
 
Può avvalersi di riposi giornalieri nei casi in cui:
  • il figlio o i figli siano affidati solo al papà;
  • la mamma lavoratrice dipendente non li utilizzi;
  • la mamma non sia lavoratrice dipendente;
  • la mamma sia lavoratrice autonoma o libera professionista;
  • vi sia il decesso o una grave malattia della mamma.
 
Solo in questi casi, il papà può disporre:
  • di due riposi anche cumulabili nella giornata, se ha un orario superiore a 6 ore (un’ora per ogni riposo);
  • di un solo riposo, se ha un orario inferiore alle 6 ore;
  • di un periodo di riposo della durata di 1/2 ora, nel caso in cui fruisca di asilo nido o di struttura idonea istituita dall’azienda nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze.
torna all'inizio del contenuto