Congedi e permessi per malattie dei figli
Ogni genitore ha diritto ai congedi se i propri figli si ammalano. Mamma e papà possono usufruirne, alternativamente, fino all’ottavo anno di età del figlio. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, ad esempio, nel caso in cui quest’ultimo/a sia libero/a professionista o lavoratore/trice autonomo/a.
A questo tipo di congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore/trice. Nel caso in cui il proprio figlio venga ricoverato in ospedale durante il periodo di ferie di un genitore, è possibile chiedere la sospensione delle ferie per l’intera durata del ricovero. Dal punto di vista retributivo non è prevista nessuna indennità.I congedi sono utili invece per il calcolo dell’anzianità, ma non delle ferie e delle mensilità aggiuntive. Per quanto riguarda il trattamento previdenziale, i periodi di congedo entro i 3 anni di età del bambino prevedono la contribuzione figurativa, mentre tra i 3 e gli 8 anni la contribuzione figurativa è ridotta. È necessario presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e una dichiarazione attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Modalità dei permessi
- Fino ai 3 anni la mamma o il papà possono assentarsi dal lavoro in qualsiasi momento, senza vincoli di tempo e fino alla completa guarigione, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio. Nel caso di adozioni e affidamenti il limite di età è elevato a sei anni.
- Dai 3 agli 8 anni la mamma o il papà possono assentarsi dal lavoro per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno per ogni figlio (anche per le adozioni e gli affidamenti).
- Nel caso in cui, alla data dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.