Assenze più ampie in presenza di figli con handicap grave

 

Nel caso in cui un figlio sia portatore di handicap grave, secondo i criteri stabiliti dalla legge 104/92, i permessi e i riposi per la mamma e per il papà, previsti dalla medesima legge, possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo per malattia. Per quanto riguarda i riposi giornalieri e i permessi mensili la retribuzione è completa mentre nel caso di prolungamento del periodo di congedo parentale, l’indennità corrisponde al 30% della retribuzione.
 
Fino ai 3 annidi età del figlio sono previsti:
• l’estensione del congedo parentale ad un massimo di 3 anni, a meno che il   bambino non sia ricoverato in istituti specializzati a tempo pieno;
• il diritto a 2 ore di riposo giornaliero;
Dai 3 ai 18 annidi età del figlio sono previsti:
• 3 giorni di permesso mensile, anche continuativi;
Oltre i 18 annidi età del figlio sono previsti:
• 3 giorni di permesso mensile, anche continuativi, a condizione che il figlio conviva con il genitore richiedente o non conviva, ma venga assistito dal genitore in modo continuativo ed esclusivo.
È inoltre previsto un congedo retribuito della durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa finalizzato alla cura e all’assistenza del figlio, anche maggiorenne, affetto da handicap in situazione di gravità non ricoverato a tempo pieno presso strutture specializzate. I due anni sono il limite massimo complessivo di congedo straordinario riconoscibile agli interessati in relazione al singolo portatore di handicap grave.
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