Genitori e lavoro
• dimissioni
Se la mamma presenta le sue dimissioni volontariamente entro il compimento di un anno di età del figlio non deve comunicarle con il preavviso previsto dal contratto e ha diritto a richiedere le stesse indennità previste in caso di licenziamento.
Se è il papà ad aver usufruito del congedo di paternità e presenta le dimissioni volontariamente entro il compimento di un anno di età del figlio, ha diritto a richiedere le stesse indennità previste in caso di licenziamento e non deve comunicarle con il preavviso previsto dal contratto. Le dimissioni non sono mai valide se non sono convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.
• divieto di lavoro notturno
Fino al compimento di un anno di età del bambino, la madre non può lavorare dalle ore 24 alle ore 6, mentre non è obbligata a prestare il lavoro notturno fino a che il figlio non abbia compiuto i tre anni di età. Se la mamma è genitore unico affidatario del bimbo che vive con lei, non è obbligata a prestare il lavoro notturno fino all’età di dodici anni del figlio. Se ha a carico un figlio o un’altra persona disabile non è mai obbligata a prestare il lavoro notturno.
Il padre non è obbligato a prestare il lavoro notturno fino a che il figlio non abbia compiuto i tre anni di età se lo presta già la madre. Se il papà è genitore unico affidatario del figlio che vive con lui non è obbligato a prestare il lavoro notturno fino all’età di dodici anni del figlio e, come per la mamma, se ha a carico un figlio o un’altra persona disabile non è mai obbligato a prestare il lavoro notturno.
• possibilità di richiedere un anticipo della liquidazione
Per sostenere le spese del periodo di congedo parentale in cui si ha un’indennità ridotta, sia il papà che la mamma hanno diritto a richiedere al loro datore di lavoro un anticipo della liquidazione, così come per le spese mediche o per l’acquisto della casa.
• possibilità di richiedere il part-time
È possibile richiederlo ai sensi della L.53/2000 come misura volta a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Non esiste un obbligo di legge che imponga all’azienda di concedere il part-time, ma qualora non venisse concesso, il papà e la mamma possono rivolgersi alle Consigliere di Parità, in modo tale da poter tentare una mediazione con l’impresa nella quale lavorano. Fino ad ora sono stati ottenuti buoni successi anche grazie ai finanziamenti previsti per le aziende che introducono forme o strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
• Consigliera di Parità
È opportuno sapere che in caso di difficoltà nel lavoro, in relazione alla maternità e alla paternità, alla mancata concessione di flessibilità d’orario o di congedi ed in generale per tutte le questioni connesse ad una discriminazione, ci si può rivolgere alla Consigliera di Parità che è una figura istituzionale nominata dal Ministero del Lavoro che tutela la posizione lavorativa delle donne, incidendo sulle situazioni che sono di ostacolo alla realizzazione della piena parità uomo-donna sul lavoro. Essa svolge, inoltre, un ruolo fondamentale per la promozione dell’occupazione femminile, attraverso la prevenzione e la lotta contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro e nei luoghi di lavoro. Svolge quindi un ruolo di tutela da un lato e di promozione attiva dall’altro.