Riconoscimento dello "status di rifugiato"
La domanda viene accolta quando gli atti di persecuzione denunciati costituiscono una minaccia alla vita o alla libertà della persona. Possono richiedere asilo coloro che non possono o non vogliono tornare nel loro Paese perché temono persecuzioni. Per richiedere il riconoscimento dello "status di rifugiato" è necessario presentare una domanda motivata e, nei limiti del possibile documentata, con l'indicazione delle persecuzioni subite e delle possibili ritorsioni in caso di rientro nel proprio Paese.
Il termine “persecuzione” non è definito nella convenzione di Ginevra. Il manuale dell’Unchr del 1992 chiarisce che “dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 si può dedurre che costituisce persecuzione ogni minaccia alla vita o alla libertà”.
atti di persecuzione
(ai sensi dell’articolo 1A della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati)
· atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
· quando la somma di diverse misure - tra cui violazioni dei diritti umani - ha un impatto sufficientemente grave sulla persona esempi di comportamenti persecutori;
· atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
· provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e\o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
· azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
· rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata e discriminatoria;
· azioni giudiziarie o sanzioni penali come conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini o reati;
· atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia.