Tutela internazionale delle donne vittime di violenza
Le donne vittime di violenza subiscono una forma di persecuzione che può ricadere all'interno della categoria di "rifugiato". La persecuzione relativa al genere è una forma distinta di persecuzione che può rientrare all’interno della definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello "status di rifugiato" del 1951.
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro le donne come “una forma di persecuzione legata al genere femminile e che si manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o in qualunque modo dirette a provocare sofferenza nella donna, includendo tra tali azioni anche le minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata sia in quella pubblica”.
Nel 1996 la normativa sulle garanzie supplementari del Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che gli Stati membri devono prevedere, nelle procedure di richiesta di asilo da parte delle donne, la presenza di funzionari qualificati e interpreti di sesso femminile, soprattutto nei casi in cui, per gli eventi vissuti o l’origine culturale, le richiedenti incontrino difficoltà a esporre esaurientemente le loro motivazioni.
Sono individuabili vari tipi di violenza
· violenza domestica
· mutilazioni genitali femminili
· aborto selettivo e infanticidio
· violenze matrimoniali e spose bambine
· violenza sessuale
· tratta e prostituzione
· violenza contro le donne nei conflitti armati
· violenza contro le donne rifugiate