indennità di frequenza scolatica per invalidi parziali (74%)

 
È una prestazione a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale, previstaper i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
L’indennità di frequenza decorredal mese successivo a quello della presentazione della domanda alla Asl e comunque non prima dell’inizio dei corsi riabilitativi della scuola o dell’asilo nido.
 
i requisiti
 
Per ottenere l’indennità di frequenza scolastica è necessario avere i seguenti requisiti:
¡ il riconoscimento della condizione di “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
¡ la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i minori cittadini dell’Unione Europea i cui familiari risiedono in Italia e hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’Unione.
Possono ottenere l’indennità anche i minori cittadini extracomunitari iscritti nella Carta di soggiorno di uno dei genitori;
¡ la frequenza di un centro di riabilitazione, di centri di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni grado e ordine o di asili nido;
¡ un reddito annuo personale inferiore a un determinato limite.
 

 

modalità di richiesta e documentazione da presentare
 
Per ottenere l’indennità di frequenza il legale rappresentante del minore con disabilità (genitore, tutore, curatore) deve presentare, alla commissione medica
della Asl, una domanda in carta semplice, allegando la seguente documentazione:
¡ certificato medico che attesti le difficoltà del minore a svolgere le funzioni
proprie della sua età, con la diagnosi della patologia;
¡ delega per minori, con la quale un genitore delega il coniuge a riscuotere
l’intera indennità per conto del figlio minore;
¡ certificato di frequenza scolastica rilasciato all’inizio dell’anno scolastico o
autocertificazione del genitore.
 
Nota
 
L’indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici ed è incompatibile con l’indennità di accompagnamento, con l’indennità di comunicazione concessa ai sordomuti e con la speciale indennità prevista per i ciechi parziali. Nel caso in cui si ha diritto a più prestazioni incompatibili tra loro si può scegliere quella più favorevole.
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