Area giustizia
Al ministero della giustizia compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero per alcune professioni su cui esercita anche la vigilanza. I titoli possono essere stati conseguiti in ambito comunitario ed extra-comunitario da cittadini sia italiani, sia stranieri. Il decreto di riconoscimento del titolo consente di svolgere la relativa professione in Italia, ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, nella parte generale, in modo che tutti possano averne conoscenza.
per quali professioni si chiede il riconoscimento al ministero della giustizia
· agente di cambio
· agrotecnico
· assistente sociale / assistente sociale junior
· attuario / attuario junior
· avvocato
· dottore commercialista ed esperto contabile
· biologo / biologo junior
· chimico / chimico junior
· consulente del lavoro
· dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
· geologo / geologo junior
· geometra e geometra laureato
· giornalista
· ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell’informazione, ingegnere civile e ambientale junior, ingegnere industriale junior, ingegnere dell’informazione junior
· perito agrario e perito agrario laureato
· perito industriale e perito industriale laureato
· revisore contabile
· tecnologo alimentare
la presentazione delle domande
si deve presentare domanda di riconoscimento secondo il modulo indicato. Al momento della presentazione, i moduli per le richieste devono essere già compilati, corredati dalla documentazione inserita negli elenchi, con copia autenticata di un documento di riconoscimento e due marche da bollo da euro 14,62 ciascuna.
Il modulo di domanda di riconoscimento è diverso a seconda che la domanda stessa venga presentata da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia o da un cittadino straniero che invii la domanda dall’ estero, e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fino di ottenere il visto d’ ingresso in Italia per lavoro autonomo. In quest'ultimo caso, lo straniero deve richiedere al Ministero della Giustizia la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 394/99. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo richiesto; in particolare, per ottenere tale dichiarazione, lo straniero dovrà produrre la stessa documentazione richiesta agli stranieri che, avendo già avuto il visto di ingresso e soggiornando in Italia, presentino domanda di riconoscimento del titolo professionale.
Le domande per il riconoscimento di un titolo professionale conseguito in Paesi extra-comunitari da cittadini comunitari od extra-comunitari devono essere inviate a
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III
Via Arenula 70
00186 Roma
Per informazioni generali si può fare riferimento a
Settore Internazionale Reparto II – Ufficio III
Direzione Generale della Giustizia Civile – Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Via Arenula, 70 – 00186 ROMA
Telefono 06–68852314
Fax 06–68897350
l’esame delle domande
Se dall’esame della domanda emerga la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, potrebbe essere chiesto all’interessato il superamento di una prova attitudinale o di seguire un tirocinio di adattamento (quest’ultimo però è escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile). Vengono valutati però anche studi ed esperienze professionali, se documentati, al fine di un’eventuale diminuzione della misura compensativa.