2.Assistenza a cittadini comunitari

 

L’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari che dimorano in Italia, garantita secondo le modalità delineate dalla nota informativa del 3 agosto 2007 del Ministero della Salute, prevede il diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti per i cittadini comunitari non assicurati, incluse le prestazioni sanitarie (come integrato dalla nota informativa del 19 febbraio 2008) relative a:
 
·         tutela della salute dei minori, ai sensi della "Convenzione di New York sui diritti del fanciullo" del 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 176/1991;
·         tutela della maternità e all’interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi n.405/1975 e n. 194/1978 e del decreto ministeriale 10/9/1998.
Infine, devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale.
 
Chi ha diritto all'iscrizione al SSN
 
·         i titolari di TEAM (tessera europea di assicurazione malattia, che consente ad un cittadino in temporaneo soggiorno all'estero di ricevere nello Stato Ue le cure "medicalmente necessarie");
·         coloro che svolgono attività lavorativa sulla base di un contratto di diritto italiano;
·         alcune fasce di popolazione particolarmente vulnerabili come le persone vittime della tratta o le vittime di schiavitù;
·         lavoratori stagionali e loro familiari (*), con un contratto di lavoro anche inferiore a tre mesi;
·         lavoratori distaccati e loro familiari (*), vale a dire lavoratori dipendenti di una ditta europea (anche cittadini extracomunitari) che siano momentaneamente distaccati in Italia per motivi di lavoro. Queste persone dovranno, prima di venire in Italia, ottenere nel proprio Stato di residenza una certificazione chiamata Modello E106;
·         lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo determinato e loro familiari (*). Questa categoria di persone ha diritto all'iscrizione al SSN per la durata del contratto;
·         lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e loro familiari (*): possono iscriversi al SSN a tempo indeterminato;
·         lavoratori autonomi e loro familiari (*): possono iscriversi al SSN a tempo indeterminato;
·         disoccupati e loro familiari (*), che abbiano lavorato in Italia per un periodo non inferiore ad un anno e che si trovino attualmente in stato di disoccupazione involontaria e si siano iscritti nelle liste di collocamento o a corsi di formazione professionale; il diritto all'iscrizione permane anche nel caso in cui il cittadino dell'Unione abbia lavorato per periodi inferiori a dodici mesi, e sia iscritto nelle liste di collocamento. In quest'ultimo caso, pero', l'iscrizione dura solo un anno e puo' essere rinnovata a fronte di un nuovo contratto di lavoro;
·         familiari (*) di cittadino italiano;
·         titolari di attestazioni di soggiorno permanente, cioè cittadini dell'Unione che hanno soggiornato in Italia continuativamente e legalmente per 5 anni. Queste persone possono ottenere dal Comune italiano di residenza una attestazione di soggiorno permanente che dà diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato (**);
·         cittadini dell'Unione che vengano in Italia per motivi di studio. Ottenuto, nel proprio Paese di residenza il Modello E106, potranno iscriversi al SSN;
·         pensionati e loro familiari, che percepiscono la pensione di un altro Stato membro ma risiedono in Italia. Avranno diritto all'iscrizione al SSN dopo aver ottenuto nel loro Stato apposita certificazione (Modello E120 ed Modello E121).
 
Chi non ha diritto all'iscrizione al SSN:
·         persone che soggiornano in Italia per periodi inferiori a tre mesi e non rientrano nelle categorie su elencate;
·         turisti;
·         cittadini dell'UE soggiornanti in Italia per cure mediche.
 
Prestazioni d'urgenza:
Ai cittadini comunitari non può essere rilasciato il codice STP (***). Chiunque, anche chi non sia in possesso della TEAM, ha comunque diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti, fatto salvo il successivo diritto di rivalsa, da parte dello Stato italiano, nei confronti dello Stato di cittadinanza del soggetto.
 
(*) Si intendono per familiari il coniuge; i discendenti a carico o di età inferiore a 21 anni, propri o del coniuge; ascendenti diretti a carico, propri o del coniuge; il partner con cui il cittadino comunitario abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione vigente in uno Stato membro.
(**) Il diritto al soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dall'Italia per periodi superiori a due anni.
(***) Agli stranieri extracomunitari presenti in Italia senza permesso di soggiorno viene rilasciato, in caso di cure mediche urgenti e necessarie, un tesserino sanitario anonimo chiamato STP (Straniero Temporaneamente Presente).
 
 
L’iscrizione al SSN assicura la consulenza medica in determinate aree:
 
·         visita medica nell'ambulatorio;
·         visita medica a casa;
·         ricette per le medicine necessarie;
·         richiesta delle analisi da fare in ospedale o in ambulatorio;
·         certificati di malattia;
·         certificati di riammissione dei bambini nella scuola dell'obbligo.
 
Documenti per l’ iscrizione:
a)    Cittadini stranieri in attesa di regolarizzazione.
I cittadini stranieri che hanno fatto domanda di regolarizzazione devono richiedere l'iscrizione temporanea alla ASP del domicilio indicato nella domanda.
La ASP richiederà i seguenti documenti:
 
·         dichiarazione dei dati anagrafici (nome, cognome, età, luogo di nascita, ecc.) del cittadino straniero;
·         copia della documentazione dell'avvenuta richiesta di regolarizzazione (cedolino o ricevuta dell'ufficio postale della richiesta fatta o copia della richiesta).
 
b)    Cittadini stranieri che hanno ottenuto il permesso di soggiorno.
 I documenti richiesti in questo caso sono:
·         copia del permesso di soggiorno;
·         codice fiscale;
·         autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora.
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