3.Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti non appartenenti ai paesi convenzionati

 

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono accedere al SSN, cioè l’insieme delle strutture e servizi che assicurano l’assistenza sanitaria in Italia.
L’accesso al SSN è garantito secondo diverse modalità:
·         Iscrizione obbligatoria
·         Iscrizione volontaria
·         Ingresso per cure mediche
iscrizione obbligatoria
Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale tutti i cittadini stranieri extracomunitari:
·         regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
·         regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari asilo politico, asilo umanitario, richiesta di asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza;
·         in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari;
Per beneficiare delle prestazioni fornite dal S.S.N. occorre iscriversi e la tessera sanitaria è il documento che prova l’iscrizione. Questo documento è individuale e serve per accedere all’assistenza.
dove andare per iscriversi al SSN:
L’iscrizione al SSN è effettuata presso gli “uffici scelta e revoca” della ASL ove il cittadino straniero ha la residenza o l’abituale dimora indicata sul permesso di soggiorno.
cosa fare per iscriversi al servizio sanitario nazionale:
Per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale occorre rivolgersi recarsi agli sportelli della ASL.
I documenti occorrenti per l'iscrizione sono:
·         permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo del permesso attestata dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale o dalla Questura;
·         autocertificazione di residenza oppure, in mancanza di quest'ultima, una dichiarazione di effettiva dimora, quale risulta, sul permesso di soggiorno;
·         codice fiscale o autocertificazione;
·         ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciata dall’Ufficio postale;
Nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari ai fini dell’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, l’interessato deve esibire i seguenti documenti:
·         visto di ingresso;
·         ricevuta, rilasciata dall’Ufficio Postale abilitato, attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
·         fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.
Per i minori in affido o in attesa di adozione non è richiesto ai fini della regolarità del soggiorno il permesso. Il minore straniero gode fin dall’ingresso in Italia di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. Pertanto, in tali casi il minore, adottato o affidato, dovrà essere iscritto obbligatoriamente al SSN alle stesse condizioni e modalità previste per la prima iscrizione del minore italiano.
durata dell’iscrizione al SSN
La tessera sanitaria ha la stessa durata del permesso di soggiorno.
Nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari o del primo permesso per lavoro subordinato l’iscrizione è temporanea e verrà convertita con la stessa durata del permesso al momento della presentazione di questo.
a cosa dà diritto la tessera sanitaria
La tessera sanitaria personale dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni:
·         avere un medico di famiglia o pediatra;
·         ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali;
·         assistenza farmaceutica;
·         visite mediche generali in ambulatorio;
·         visite mediche specialistiche;
·         visite mediche a domicilio;
·         vaccinazioni;
·         esami del sangue;
·         radiografie;
·         ecografie;
·         medicine;
·         assistenza riabilitativa e per protesi;
·         altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza.
come si accede all’assistenza sanitaria:
Al momento dell’iscrizione la persona sceglie il medico di famiglia o il pediatra, il cui nome viene riportato sulla tessera sanitaria, al quale potrà rivolgersi gratuitamente.
Lo straniero, munito della richiesta della prestazione sanitaria rilasciata dal proprio medico di fiducia, potrà effettuare la relativa prenotazione secondo le modalità definite dalla Regione in cui è iscritto. Ogni visita specialistica comporta il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Sono previste modalità di esenzione dal pagamento dei ticket per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie.
Il Tesserino di esenzione dal Ticket viene rilasciato presso gli appositi sportelli ASL.
iscrizione volontaria
Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN.
Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN:
·         gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi;
·         coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, il personale religioso, il personale diplomatico e consolare ed tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria;
Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo.
I genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a dal 5 novembre 2008, anche se titolari di un permesso per motivi familiari non possono essere più iscritti obbligatoriamente al SSN.
Il decreto legislativo 160/08 ha infatti disposto che i genitori ultra sessantacinquenni devono essere in possesso di una propria polizza sanitaria valida in Italia o iscriversi al SSN volontariamente pagando un contributo previsto da un decreto ministeriale, attualmente in fase di perfezionamento.
Allo stato attuale pertanto è possibile solo avere copertura sanitaria tramite una polizza sanitaria propria valida sul territorio nazionale.
come e dove iscriversi volontariamente al SSN
L’ iscrizione volontaria al SSN è effettuata dietro pagamento di un contributo forfettario annuale non frazionabile. Per iscriversi occorre pagare il contributo sul conto corrente regionale, che può essere chiesto alla ASL presso la quale il cittadino straniero vuole iscriversi.
a cosa dà diritto l’iscrizione volontaria
L’iscrizione volontaria dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano.
ingresso per cure di cittadini stranieri non appartenenti ai paesi convenzionati
L'art. 36 del T.U. 286/98 prevede l’ingresso per cure in Italia di cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie. Il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche non consente l’iscrizione al SSN, ad eccezione del permesso per cure rilasciato a donne in gravidanza.
Sono previste tre distinte fattispecie:
a)    Straniero che chieda il visto di ingresso per motivi di cure mediche.
Per ottenere il visto di ingresso per cure mediche lo straniero deve presentare all'Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente la seguente documentazione:
·         dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
·         attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;
·         documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
·         certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.
Il restante 70% delle spese deve essere corrisposto dallo straniero o dal garante.
b)    Straniero che venga trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - lettera c) del Decreto legislativo 30/12/92 n. 502, così come modificato dal Decreto legislativo 7/12/93 n. 517.
In tale ipotesi l’ingresso per cure del cittadino straniero residente in un paese privo di strutture sanitarie idonee ed adeguate, deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri. Il Ministero della Salute, individua la struttura sanitaria e garantisce la copertura delle spese sanitarie.
 
c)    Straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni, ai sensi dell'art. 32 - comma 15 - della legge 27.12 1997, n. 449.
Le Regioni, possono autorizzare, d'intesa con il Ministero della Sanità, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di :
·         cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
 
·         cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
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