Assegno Congedo Matrimoniale

 

È un diritto concesso solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario (il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno). Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati. Viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di 8 giorni in occasione del matrimonio e da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. Esso spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.
cosa spetta
  • 7 giorni di retribuzione ai lavoratori con qualifica di operaio o apprendista;
  • 7 giornate di guadagno medio giornaliero ai lavoratori a domicilio;
  • 8 giornate di salario medio giornaliero ai lavoratori marittimi;
  • solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai lavoratori con contratto part-time verticale.
 
chi può richiederlo
  • operai;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative,
con i seguenti requisiti
  • contrarre matrimonio civile o concordatario;
  • avere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruire effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio;
  • lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
  • lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non sino comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).
modalità di richiesta
  • i lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;
  • i lavoratori disoccupati o richiamati alla armi devono presentare domanda direttamente alla sede Inps competente entro un anno dalla data del matrimonio, allegando il certificato di matrimonio e la copia dell’ultima busta paga. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;
  • i lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, devono allegare alla domanda un certificato del Comune di residenza attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera.
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