Cure balneo termali

 

Le Cure balneo termali vengono concesse dall’Inps con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità (Rdl n. 1827 del 04/10/1935 artt. 45-81 e 83).
La fruizione delle prestazioni balneo-termali da parte degli assicurati dell’Istituto può avvenire soltanto in periodo feriale, eccetto quanto previsto all’ art. 16 L. 412/1991.
cosa spetta
Le cure spettano, per ogni ciclo, nella misura di:
·         12 cure fondamentali se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologie reumo-artropatiche;
·         12 cure fondamentali e/o accessorie se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologia bronco-catarrale.
 
L’Istituto può concedere le cure per:
·         un solo ciclo annuale ovvero 12 giorni, pari a due settimane di cura, dal lunedì della prima settimana al sabato della seconda, secondo il calendario triennale 2009–2011 stabilito dall’Inps.
·         Un massimo di cinque cicli nell’arco dell’intera vita assicurativa, salvo particolari eccezioni. Nel caso in cui il medico della Sede Inps approvi un ciclo oltre il quinto, è necessario il parere definitivo del Coordinatore sanitario regionale Inps di competenza. Per i dipendenti Inps invece il parere deve essere espresso dal Coordinamento medico-legale della Direzione centrale. La concessione di altri cicli termali oltre il V°, la cosiddetta eccezionalità, ricorre soltanto nei seguenti casi in cui la patologia reumoarticolare e/o bronco-catarrale sia determinante al raggiungimento di uno stato invalidante e sia ancora suscettibile di effettivo miglioramento clinico o quando l’età anagrafica e contributiva dell’assicurato, tenuto conto anche dell’attività lavorativa, consentono un riscontro positivo al fine preventivo delle cure balneo termali.
beneficiari
lavoratori dipendenti che versano il contributo IVS - Invalidità, Vecchiaia, Superstiti (art. 28 DPR 818/1957)che non siano titolari di pensione di anzianità o di un trattamento pensionistico anticipato prima dell’effettuazione de turno di cure;
·         dipendenti Inps  precedentemente iscritti all’Inpdap, transitati all’Istituto tramite la mobilità interenti purché non abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’Inpdap;
·         lavoratori autonomi che versano il contributo IVS;
·         lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata che perfezionano il requisito con i soli contributi nella su menzionata gestione;
·         lavoratori in mobilità;
·         titolari di assegno NON definitivo di invalidità;
·         lavoratori socialmente utili (LSU).
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