la domanda di prima assunzione dei lavoratori stranieri

 

Per assumere lavoratori non comunitari residenti all’estero si deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa.
Nel caso in cui si conosca il lavoratore da assumere, occorre presentare allo Sportello Unico:
  • richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato con modalità telematica
  • documentazione che certifichi l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione
  •  proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell’accordo, impegno del datore di lavoro al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso di espulsione di quest'ultimo
  • dichiarazione di impegno del datore di lavoro a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).
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Lo Sportello Unico
  •  acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta
  • acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.
In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l’istanza.
In caso di parere favorevole:
  • convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto di soggiorno;
  • trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.
 
Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali il lavoratore deve richiedere il rilascio del visto.
Il lavoratore straniero,  deve richiedere il visto all’autorità consolare presso il Paese di residenza. Quest’ultima comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d’ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all’INPS ed all’INAIL. Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e ritirare il modulo (Mod 209) con il quale presentare la richiesta di permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:
  • verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
  • consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
  • provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
  • consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.
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particolari categorie di lavoro
previste dall´articolo 27, I comma del Testo unico che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d´ingresso.
L´invio delle istanze per il rilascio del nulla osta all´accesso al lavoro nei casi particolari previsti dall´articolo 27, I comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), i), r) e r-bis) del Testo unico sull´immigrazione va effettuato secondo le  procedure e modalità rinvenibili nell’apposita sezione del sito.
Lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l´attività lavorativa.La procedura per il rilascio del nulla osta è analoga a quella sopra descritta.
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