riconoscimento

 

Il riconoscimentoè la dichiarazione di uno o di entrambi i genitori che il bambino è il figlio proprio con la conseguente assunzione del legame giuridico di filiazione, cioè il padre, la madre o entrambi si presentano come genitori assumendosi di fronte allo Stato i doveri che ciò comporta rispetto al figlio. Il riconoscimento può avvenire contestualmente alla dichiarazione di nascita, ed in genere è cosi per le coppie sposate, oppure in tempi diversi (pre-riconoscimento in corso di gravidanza o successivamente per genitori di meno di 16 anni, o per situazioni di riconoscimento disgiunto da parte dei genitori).
Il bambino può essere riconosciutoda entrambi i genitori, oppure dalla sola madre o dal solo padre. Se il genitore che riconosce o entrambi i genitori hanno meno di 16 anni deve intervenire un tutore.
 
Situazioni possibili:
1. Coppia sposata: è sufficiente la presenza di un genitore, munito di un documento d’identità di entrambi i genitori.
2. Coppia di fatto: è necessaria la presenza di entrambi i genitori, muniti di un documento d’identità di entrambi i genitori. È inoltre possibile avvalersi del pre-riconoscimentoda effettuare durante la gravidanzapresso il Comune di residenza. Con il pre-riconoscimento è possibile sveltire le pratiche di riconoscimento dopo la nascita: quando il bambino sarà nato potrà essere denunciato da un solo genitore presentando i documenti preparati in anticipo con la procedura delle coppie sposate.
3. Madre sola:è necessaria la presenza della madre con un documento d’identità. Anche la madre sola può avvalersi del diritto di pre-riconoscimento.
4. Madre con età inferiore a sedici anni e padre che ha compiuto i sedici anni d’età:se il padre intende riconoscere il bambino, il neonato può essere riconosciuto inizialmente solo dal papà e successivamente anche dalla madre al compimento dei sedici anni.
5. Madre e Padre con età inferire a sedici anni:sino al compimento del sedicesimo anno di età il riconoscimento non può essere effettuato direttamente dai genitori; occorre in questo caso richiedere l’assistenza del servizio sociale per l’avvio delle procedure necessarie all’affidamento temporaneodel neonato così come definito dalla legge.
La legge prevede, infatti, che la procedura di adottabilità del bambino possa essere mantenuta in sospeso se la madre rimane vicina al bimbo e continua ad assisterlo (eventualmente con l’aiuto di parenti, in particolare dei genitori). Il Tribunale per i Minorenni, su richiesta della madre o decidendo per conto proprio (“d’ufficio”, dice la legge), può rinviare la procedura di adottabilità fino al compimento del suo sedicesimo anno. Nel frattempo il bambino resterà affidato ai genitori della madre o, se fosse necessario, ad altri; occorre sempre, però, che la madre lo assista e mantenga dei rapporti con lui. Il cognome del bambino resta, in questo periodo, quello che gli ha dato lo Stato Civile. Quando la madre avrà compiuto sedici anni, potrà riconoscerlo immediatamente o chiedere al Tribunale di tenere ancora sospesa la decisione (per non più di due mesi).
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