non riconoscimento
Per le donne che intendono avvalersi del diritto di non riconoscere il neonatola legge italiana permette alla donna di scegliere se riconoscere o no il proprio nato e di farlo liberamente. Se la donna non lo riconosce nei dieci giorni dalla nascita e se non c’è riconoscimento nemmeno da parte del padre, nel Tribunale per i minorenni competente per il luogo di nascita verrà aperta una pratica di adottabilità del bambino, che avrà un cognome inventato (che gli viene dato, così come il nome, dallo Stato Civile del Comune) ed in breve tempo (massimo due mesi) il bambino verrà affidato ad una coppia già giudicata idonea all’adozione e sarà dichiarato adottabile. Dopo un anno di affidamento preadottivo e se tutto è andato bene verrà adottato da questa coppia, diventandone figlio.
La legge garantisce alla donna la riservatezza sulla sua identità (nome, cognome e indirizzo saranno tenuti segreti) e le ragioni del non riconoscimento saranno conosciute solo dagli operatori e dai magistrati per i minorenni.
Se la donna non ha ancora deciso se riconoscere o no, può chiedere al Tribunale per i minorenni, per mezzo degli operatori che la seguono e senza mettere la sua firma e far sapere come si chiama, di poter avere ancora un po’ di tempo per la decisione definitiva. Il Tribunale, se accoglie questa richiesta, può fissare un periodo non superiore, comunque, a due mesi perché la donna possa decidere senza che il bambino venga, nel frattempo, dichiarato adottabile. Non basta, però, fare solo la richiesta, occorre anche che la donna mantenga dei rapporti con il bambino: deve andarlo a trovare (nella sistemazione che è stata trovata per lui), senza che occorra per questo alcuna particolare autorizzazione, e gli deve stare vicino (la legge dice “assistere”). Possono intervenire, se ci sono e vogliono farlo, anche degli altri parenti del bambino, autorizzati dal Tribunale.
Trascorso il periodo fissato, il Tribunale deciderà se dichiarare adottabile il bambino (in questo caso la donna non potrà più avere alcun rapporto con lui). Se, invece, il Tribunale giudica che la donna non ha abbandonato il bambino e se n’è occupata bene nel periodo di sospensione della procedura, può fare una scelta diversa: in particolare l’affidamento del bambino alla donna o ad un altro parente o anche, temporaneamente, ad un’altra famiglia ma, comunque, non per essere adottato.