Fondo nuovi nati
a chi è rivolto
Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potestà genitoriale su bambini nati a adottati negli anni 2009, 2010 e 2011.
In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affido condiviso.
modalità di richiesta
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione (per quelli nati nel 2009 la richiesta può essere inviata entro il mese di dicembre 2010). Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all'estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.
Per le famiglie dei bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare (individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124) è previsto, in aggiunta, un contributo che riduce ulteriormente il tasso di interesse (TAEG) allo 0,5%. In questo caso la domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e può essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo, oppure successiva, entro il limite di tempo suddetto.
Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento possono rivolgersi ad una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa, il cui elenco, continuamente aggiornato, è pubblicato sul sito e sul sito www.abi.it. II finanziamento concesso, nella misura massima di 5.000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di cinque anni.
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di nascita o di adozione, compilando direttamente presso le banche l'apposito modulo, nel quale viene autocertificato il possesso dei requisiti richiesti e dichiarando:
- le proprie generalità e quelle del minore nato a adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento): Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice fiscale;
- l'esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se si esercita tale potestà da solo a insieme ad altro soggetto;
- in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell'altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.
Nel caso di bambini affetti da malattia rara, dovrà essere prodotto anche il certificato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta.
La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.
È possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.
In caso di insolvenza, si è soggetti alle ordinarie procedure esecutive per il recupero del credito.
Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca del finanziamento.
http://www.fondonuovinati.it/campagna.html