Incentivo all'assunzione di giovani genitori
Diritto al futuro: un lavoro stabile per i giovani genitori precari
Dopo 4 anni sbloccato il bonus di 5 mila euro.
Si tratta del “fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile”, l’Inps ha istituito una banca dati per il censimento di tutti i giovani genitori fino a 35 anni disoccupati o con contratti di lavoro non definitivi. Per fronteggiare l’emergenza precariato, dunque, la legge prevede di agevolare le imprese private o le cooperative, uniche ammesse dal provvedimento, che assumeranno con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, i giovani presenti in questi elenchi, concedendo loro, per ogni lavoratore (fino ad un massimo di 5), un bonus pari a 5 mila euro.
COME ACCEDERE AL FONDO
Per il riconoscimento della dote è necessario iscriversi alla "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori", creata appositamente dall' INPS. Ci si iscrive collegandosi direttamente alla sezione dei servizi al cittadino del sito dell'INPS http://www.inps.it/; l'iscrizione sarà possibile dopo la pubblicazione di specifico avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; fin da ora è comunque possibile richiedere all'INPS il Codice di identificazione personale (PIN), accedendo al sito dell'INPS ovvero contattando il numero verde 803.164; il PIN consente di fruire dei principali servizi telematici dell'Istituto, compresa l'iscrizione a questa nuova Banca dati.
Per ottenere il trasferimento della dote in loro favore, i datori di lavoro che assumano i giovani iscritti nella Banca dati compileranno apposita istanza on-line, mediante il modulo disponibile presso il Cassetto previdenziale delle Aziende del sito http://www.inps.it/.
Non possono usufruire della dote messa a disposizione del fondo nelle seguenti ipotesi:
- se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;
- se, nei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
- nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima impresa o da impresa collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.