Dichiarazione di idoneità
Emanare il decreto di idoneità dei coniugi spetta al Tribunale dei Minori, che lo emette entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali. Il giudice convoca i genitori e, sulla base della relazione stesa dai servizi territoriali, può: decretarne l'idoneità, disporre per ulteriori accertamenti o decretare l'assenza dei requisiti all'adozione. Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l’incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare. Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le Adozioni Internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi. Nel caso in cui fosse decretata l'assenza dei requisiti dell'adozione, la coppia può presentare ricorso ai sensi degli articoli 739 e 740 del Codice Civile.